Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto 20 ottobre 2022, riguardante l’esonero contributivo per le aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere e ulteriori interventi per la promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro (in attuazione dell’art. 5, comma 2, L. n. 162/2021, e dell’art. 1, comma 138, L. n. 234/2021).
In particolare, il decreto definisce:
a) i criteri e le modalità di concessione, a decorrere dall’anno 2022, dell’esonero contributivo introdotto dall’articolo 5 della L. n. 162/2021 e dall’art. 1, comma 276, della L. n. 178/2020, come modificato dall’articolo 1, comma 138, della L. n. 234/2021, in favore delle aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere, di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/06 e successive modificazioni per il periodo di validità della medesima certificazione;
b) gli interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro da realizzare, a decorrere dal 2022, mediante il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere del Ministero del lavoro, in attuazione dell’articolo 1, comma 276, della L. n. 178/2020, come modificato dall’articolo 1, comma 138, della L. n. 234/2021.
Le domande vengono verificate dall’INPS sulla base delle informazioni rese e sono ammesse con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione di parità di genere. Al fine di favorire il più ampio accesso all’esonero contributivo, qualora le risorse risultino insufficienti in relazione al numero di domande complessivamente ammissibili, il beneficio riconosciuto è proporzionalmente ridotto.
L’INPS autorizza i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero nella misura dell’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui.
Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere. In caso di revoca della certificazione le imprese interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all’Inps e al Dipartimento per le pari opportunità.
La fruizione dell’esonero contributivo di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, comma 1175, della L. 296/06 e successive modificazioni, nonché all’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del decreto legislativo n. 198/06.
di Anna Cafagna
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