La delibera di esclusione del socio nelle società a responsabilità limitata deve avere una giusta causa di esclusione che deve essere tassativamente precisa e determinata. Non hanno valore le ipotesi generiche o la cui specificazione è rimessa ad un momento successivo, ad esempio in fase di delibera di esclusione. Si evidenzia una tendenza comune nella più recente Giurisprudenza di primo grado che ritiene legittimo modificare l’atto costitutivo di Srl al fine di introdurre ipotesi di esclusione del socio diverse da quella tipizzata dalla legge, ma è necessario che la causa di esclusione sia specifica ai sensi dell’articolo 2473-bis c.c. e non contraria a disposizioni di legge.
La clausola di esclusione del socio di s.r.l. che si limiti a riprodurre le previsioni di cui all’art. 2286 c.c. in tema di società di persone è affetta da nullità, dovendo essere specificati nella clausola stessa i presupposti della sua operatività ed in particolare da quali gravi inadempimenti agli obblighi sociali si possa far discendere l’esclusione del socio (Trib. Napoli 23 marzo 2022).
L’esclusione del socio nelle società a responsabilità limitata è una delle cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad una parte. La delibera di esclusione del socio nelle società a responsabilità limitata può avere origine per diversi motivi: quando non adempie l’obbligazione di conferimento in denaro o in natura, ovverosia si verifica la mancata esecuzione dei conferimenti di cui all’art. 2466 c.c., o quando si verificano una delle fattispecie di giusta causa previste dall’atto costitutivo secondo quanto affermato dall’art. 2473-bis del codice civile. Conseguentemente alla delibera di esclusione del socio nelle società a responsabilità limitata, al socio escluso viene rimborsata la quota di partecipazione proporzionalmente al patrimonio della società.
L’articolo 2473-bis ha attribuito alle parti sociali la possibilità di stabilire convenzionalmente alcune situazioni che possano dar luogo all’esclusione di un socio. Tali situazioni devono essere indicate nell’atto costitutivo.
La valutazione di ipotesi di giusta causa dunque può essere rimessa alla discrezionalità dei soci.
Tra le cause di esclusione del socio sono ricomprese diverse circostanze, alcune riguardanti anche la sfera personale del socio come, per esempio, se il socio diviene incapace allo svolgimento della prestazione oggetto del conferimento sociale, se viene condannato penalmente, se non esegue il conferimento richiesto, se svolge un’altra attività in concorrenza con quella della società, se è sistematicamente assente alle assemblee sociali….
L’esclusione del socio è regolata allo stesso modo del recesso dello stesso.
La legge non individua nessun organo preposto ad assumere la delibera di esclusione di un socio, né il procedimento da seguire. Al riguardo si fa riferimento a quanto statuito nell’atto costitutivo.
Secondo un orientamento, se il potere di esclusione viene attribuito all’assemblea dei soci, la delibera di esclusione del socio nelle società a responsabilità limitata viene presa con il voto della maggioranza di questi, secondo le regole sulle società di persone, o con maggioranze diverse stabilite nello statuto. La norma che disciplina il procedimento di esclusione per le società di persone è l’articolo 2287 c.c.. Questo afferma infatti che: “L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione. Se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro”. Se invece la decisione di escludere il socio viene rimessa agli amministratori vanno seguite le regole di cui all’articolo 2475 del codice civile.
Il socio escluso ha diritto al rimborso della sua quota di partecipazione secondo quanto previsto dall’articolo 2473 del codice civile per l’ipotesi di recesso.
La norma, fra le modalità, prevede solo in via residuale che il rimborso della quota avvenga tramite riduzione del capitale. La quota deve essere rimborsata nel termine di 180 giorni dal giorno in cui gli viene comunicata l’esclusione.
Il socio in disaccordo con la decisione di esclusione presa nei suoi confronti può impugnarla rivolgendosi al giudice o all’organo collegiale indicato nell’atto costitutivo. Tale diritto spetta al socio nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’esclusione (art. 2287, secondo comma, c.c.). Se però la decisione si assume con delibera dell’assemblea dei soci il termine è più ampio. Così, infatti, si è espresso il Tribunale di Napoli nel 2009 affermando che “in assenza di specifica previsione statutaria, il socio escluso da una srl con deliberazione dell’assemblea può opporsi all’esclusione impugnando la deliberazione nel termine di 90 giorni previsto dall’articolo 2479 c.c.”
di Rossella Calcagnile
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