L’amministratore della società di capitali in conflitto d’interesse

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9054/2022, si è pronunciata relativamente all’ipotesi di annullamento di contratto stipulato dall’amministratore di una società di capitali in conflitto d’interessi.

Nel caso di specie, l’amministratore di una delle società di capitali compieva  con un terzo atti in conflitto d’interessi, atti di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione, in assenza di una delibera dell’organo. 

L’art. 1394 c.c. stabilisce che il contratto concluso dal rappresentante  in conflitto d’interessi con il rappresentante possa essere annullato su domanda del rappresentato, laddove il conflitto fosse conosciuto o conoscibile da parte del terzo.

Nella pronuncia n. 9054/2022, la  Corte ha chiarito che, l’annullamento del contratto ex art. 1394 c.c., che sia stato stipulato da una società di capitali in conseguenza del conflitto di interessi, potrà essere richiesto solo laddove il conflitto si sia verificato al momento dell’esercizio del rappresentativo, laddove invece il conflitto si sia realizzato al momento deliberativo (ovvero in sede di assemblea e consiglio di amministrazione) troveranno applicazione gli artt. 2373 e 2391 c.c.. 

L’art. 2373 c.c. stabilisce che la deliberazione approvata con il voto determinate di coloro che abbiano, per conto o di terzi, un interessa di conflitto con quello della società sia impugnabile se possa arrecare danno alla stessa. 

L’art. 2391 c.c.  disciplina gli interessi degli amministratori, prevedendo un obbligo di trasparenza da parte degli stessi, quando abbiano, per conto proprio o altrui, un interesse in una determinata operazione, con obbligo di comunicazione agli atri amministratori e al collegio sindacale di detto interesse, precisandone la natura, i termini, l’ordine e la portata. 

Nell’ipotesi disciplinata dall’art. 1394 c.c., il conflitto d’interessi si manifesta nel momento dell’esercizio del potere rappresentativo, mentre nell’ipotesi previste dagli art. 2373 e 2391 c.c. il conflitto viene a sussistere nel momento di esercizio del potere deliberativo, in sede di assemblea soci o consiglio di amministrazione. 

Altresì, l’art. 2391 c.c. richiede una preventiva deliberazione da parte del CDA  per procedere alla richiesta di annullamento del contratto, occorrerà preventivamente avere l’annullamento della delibera che autorizzava la stipula del contratto dimostrando anche la malafede del terzo. 

Nel caso della pronuncia in esame, non era stata assunta alcuna deliberazione da parte del consiglio di amministrazione, la Suprema Corte ha ribadito, che in tema di s.p.a, laddove il singolo amministratore ponga in essere, in assenza di una preventiva delibera del consiglio di amministrazione,  un atto con un terzo che vada rientrare nell’ambito di competenza dell’organo amministrativo, il conflitto d’interessi dovrà essere disciplinato dall’art. 1394 c.c. 


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