Con la legge 197-2022 (art. 1 commi 342-354) viene ridisegnata la disciplina dei voucher. Vengono, infatti, eliminati i limiti previsti per alcuni settori come il turismo e viene introdotta una disciplina ad hoc per alcune prestazioni stagionali nell’agricoltura. Inoltre, il valore massimo che ogni utilizzatore può spendere in totale per i buoni lavoro sale da 5.000 euro a un massimo di 10.000 euro. Nessuna variazione invece circa le modalità di pagamento e delle procedure telematiche INPS.
Rispetto al D.L. 50/2017, il Legislatore del bilancio ha inteso potenziare l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale. L’art. 1, comma 342, estende la possibilità di poter acquisire prestazioni occasionali anche svolte nell’ambito di attività contraddistinte con il codice ATECO 93.29.1 -discoteche, night-club, …-.
L’art. 1, comma 343 e ss. stralcia la previsione di estensione della disciplina di cui all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 alle attività lavorative di natura occasionale rese nelle attività agricole di carattere stagionale, vietandone quindi il ricorso.
La legge, con l ‘ art. 1, commi da 343 a 354, introduce, per il biennio 2023-2024, una normativa ad hoc per l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura. Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a t.d. dovranno essere riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate di lavoro effettive per singolo lavoratore (in caso di superamento, è prevista la sanzione della trasformazione del rapporto in contratto a t.i. ), rese da soggetti, esclusi i pensionati, che non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti, quali:
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