Pensione di invalidità: all’INPS occorre inviare solo le informazioni indispensabili

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La Corte di Cassazione,  pronunciandosi sulla pensione di invalidità, ha stabilito che all’INPS  occorre inviare solo informazioni indispensabili. Nella pronuncia n. n. 9919/2022 , la Corte precisa che il trattamento dei dati personali debba avvenire rispettando il principio della minimizzazione dei dati, la Pubblica Amministrazione dovrà trattare solo quei dati che siano utili per  l’ottenimento della pensione stessa, mentre gli altri dati dovranno essere anonimizzati.

Nel caso di specie, la Corte accoglieva  il ricorso presentato da un dipendente contro il  Comune, datore di lavoro, per un illegittimo trattamento dei suoi dati  sensibili avvenuto in occasione della presentazione della domanda di pensione di invalidità.

Il Comune,  sottoponeva il lavoratore a visita medica, trasmettendo all’INPS il verbale della Commissione Medica, in forma integrale, contenente anche il giudizio diagnostico e patologie riscontrate al dipendente. 

Il lavoratore rilevava che la trasmissione dei dati effettuata dal Comune fosse avvenuta in violazione del criterio di indispensabilità,  in quanto il datore ricevendo il verbale da parte dell’ASL contente  tutte le informazioni diagnostiche, provvedeva a divulgare il documento sia all’interno che all’esterno,  senza eliminare le parti che non erano rilevanti ai fini dell’ottenimento della pensione di invalidità.

La  Suprema Corte, ha ritenuto che costituisca illecito la trasmissione di dati sensibili, anche se effettuata in maniera riservata, come nel caso di specie tra soggetti pubblici, in quanto non è necessario provvedere all’invio della copia integrale del verbale relativo all’accertamento sanitario per ottenimento della pensione di invalidità, contente altre informazioni quali ad esempi: la valutazione del medico per idoneità all’impiego, altri dati come esami clinici, informazioni anamnestiche, sono da considerarsi irrilevanti ai fin del procedimento e, pertanto, sono da omettere. 

L’art. 22 del Codice Privacy dispone che anche la Pubblica Amministrazione debba conformare il trattamento di dati sensibili con modalità atte a prevenire violazioni dei  diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato. 

Gli Enti,  sono autorizzati a trattare solo dati sensibili che sono indispensabili per l’attuazione delle attività, pertanto, per ogni caso l’ente di riferimento dovrà determinare quali siano i dati necessari, escludendo e rendendo anonimi quelli di natura diversa. 

di Chiara Aiello


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