Il diritto alla tutela dei dati personali ormai si è esteso in tutti i settori in cui si trattano gli stessi: ogni soggetto ha il diritto a vedersi tutelati i propri dati personali dall’ingerenza altrui senza autorizzazione ad hoc. Anche in materia condominiale, per l’ovvio trattamento e conseguente possibile diffusione dei dati personali di ogni condomino, si deve prestare attenzione ed adeguata protezione agli stessi. Da qui si sviluppa un lungo intreccio tra materia condominiale e tutela della privacy.
Al riguardo, fermo restando il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche di propria iniziativa, gli inadempimenti altrui rispetto agli obblighi condominiali, l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale, da parte dell’amministratore, dell’informazione concernente le posizioni di debito del singolo condomino costituisce un’indebita diffusione di dati personali, come tale fonte di responsabilità civile ai sensi degli art. 11 e 15 del d. lgs. 196/2003. Così ha stabilito l’ordinanza n. 29323 della Cassazione Civile pubblicata il 7/10/2022.
Questi danni erano conseguiti all’illegittimo trattamento dei dati personali determinato dalla divulgazione a mezzo affissione nella bacheca condominiale esposta alla possibile visione di terzi, di un avviso di convocazione assembleare con relativo ordine del giorno indicante una richiesta di conciliazione riguardante un decreto ingiuntivo, dalla successiva consegna ai condomini, per il tramite di un’addetta alle pulizie, di un ulteriore documento, aperto e liberamente leggibile, teso a chiarire il motivo della convocazione stessa.
In tale vicenda, il giudice di primo grado aveva rigettato le richieste del condomino che lamentava la pubblicazione della convocazione dell’assemblea straordinaria, con allegati i documenti che contenevano i suoi dati personali, nella bacheca condominiale posta all’ingresso dell’edificio. Tali documenti riportavano anche i dati giudiziari dell’attore, relativi al decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero delle somme dovute, senza che essi fossero oscurati a tutela della propria riservatezza. Inoltre, si censurava il modus operandi dell’amministratore del condominio che, per la consegna della documentazione condominiale, si serviva dell’addetta alle pulizie senza aver cura di proteggere il contenuto della documentazione affidata. Il Tribunale di Bari rigettava le istanze presentate dal condomino per assenza della prova del nesso eziologico tra l’evento occorso e i danni lamentati, ritenendo non sufficientemente provato il potenziale rischio di fruizione dei terzi dei dati contenuti nella bacheca condominiale. La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti di causa, ha evidenziato l’errata decisione del giudicante di primo grado ritenendo che il trattamento dei dati personali oggetto di censura è da ritenersi ultroneo e non contraddistinto dai principi di pertinenza e non eccedenza. Infatti, da tali atti emerge che la comunicazione della convocazione assembleare era già avvenuta con altri strumenti (e-mail, pec e raccomandate) e che, pertanto, l’affissione sulla bacheca condominiale non può ritenersi strumentale alla finalità di informazione dei condomini convocati. Relativamente al rischio di fruizione dei dati personali ad opera di terzi i giudici hanno confermato che la sola possibilità di scrutare il contenuto dei documenti, esposti al pubblico e soggetti a possibile visione da parte di un numero indefinito di persone, è concreta e sufficiente a giustificare le richieste risarcitorie del ricorrente. Inoltre, relativamente all’onere della prova del risarcimento del danno la Cassazione ha precisato che, trattandosi di danni non patrimoniali, l’ampiezza della norma a tutela del diritto alla riservatezza consente la prova presuntiva tenuto conto della natura immateriale del bene tutelato, così da dare piena attuazione alle norme e al regime sanzionatorio a carico dell’autore dell’illecito. Ovviamente, nell’ordinanza viene precisato come tale danno vada comunque contestualizzato e parametrato con l’effettiva “gravità della lesione” e della “serietà del danno”, rispettando il bilanciamento con il principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.) e quello della tolleranza della lesione minima. Dopo aver preso in considerazione quanto sopra, la Cassazione ha rinviato al Tribunale di Bari, in diversa composizione, affinché provveda ad un nuovo esame della questione uniformandosi a quanto stabilito nell’ordinanza.
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